IL TRIBUNALE

    A  scioglimento  della riserva espressa all'udienza del 24 aprile
2001, all'esito del deposito di memorie con termine fino al 10 maggio
2001;

                        Osserva quanto segue

    Con  ricorso  depositato  in  data  28 marzo 2001 Torta Claudio e
Falanesca Claudio ricorrevano dinanzi a questo giudice ex art. 700 al
fine   di   ottenere   la   revoca  dalla  carica  di  presidente  ed
amministratore del consorzio semplice Co.Tra.De. di Bellisomi Claudio
e  Amato  Eugenio  in quanto responsabili di gravissime violazioni di
legge e delle pattuizioni sociali.
    Si  costituivano  in  giudizio Carlo Bellisomi, in proprio e come
presidente  della  Co.Tra.De.,  e  Amato  Eugenio  i quali eccepivano
preliminarmente   la   improcedibilita'   del   ricorso   in   quanto
nell'art. 24  dell'atto costituivo del 5 dicembre 1984 e nell'art. 32
del successivo statuto contenente modifiche era prevista una clausola
compromissoria  in  base  alla  quale  qualunque controversia dovesse
insorgere  circa  la  interpretazione  o  l'applicazione dei presenti
patti tra i consorziati ed il consorzio sara' deferita ad un collegio
di  arbitri  amichevoli  compositori  (...)  che  decideranno secondo
equita',  senza  formalita'  di  procedura  in funzione di amichevoli
compositori. Nel merito contestavano ogni addebito.
    Le  parti  erano  invitate  a  depositare memorie sul punto della
procedibilita' all'esito delle quali il giudice si riservava.
    Ritiene   questo   giudice   di   dover  sollevare  questione  di
costituzionalita':
        1)  dell'art. 669-quinquies  c.p.c.  nella  parte  in cui non
prevede la competenza del giudice ordinario che sarebbe competente ad
emettere  il  provvedimento  cautelare  anche  nel  caso  in  cui  la
controversia  sia  oggetto  di  clausola  compromissoria di arbitrato
irrituale;
        2)  dell'art. 669-octies  ultimo  comma c.p.c. nella parte in
cui  non  stabilisce  i  termini  entro  cui la parte deve notificare
all'altra  un  atto  nel  quale  dichiara  la  propria  intenzione di
iniziare  il  procedimento  di  arbitrato irrituale in relazione agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
            Rilevanza della questione nel giudizio a quo
    Nel  caso  che  ci  occupa  e' stata sottoscritta dalle parti una
clausola  di  arbitrato irrituale con cui si deferisce ad un collegio
di tre arbitri che decidono secondo equita' la risoluzione amichevole
di   tutte   le   controversie   relative   alla  interpretazione  ed
applicazione delle norme statutarie.
    La   previsione   di   tale   clausola  pone  il  problema  della
procedibilita' del ricorso in oggetto alla luce delle norme vigenti.
    La  Cassazione  a  sezioni  unite  con  sentenza n. 5656 del 1982
affermava il principio della improponibilita' della domanda cautelare
a fronte di un mandato agli arbitri a decidere la controversia in via
amichevole (il compromesso per arbitrato irrituale, il quale comporta
un   mandato   agli  arbitri  per  l'espletamento  di  un'"attivita'"
negoziale  in  sostituzione  delle  parti,  e  non l'esercizio di una
funzione  di  natura  giurisdizionale,  determina  l'improponibilita'
della  domanda  per rinuncia all'azione. Ne consegue che la deduzione
del  difetto  del potere del giudice di statuire sulla domanda, tanto
in  via  ordinaria,  quanto in via cautelare ed urgente, in base alla
ricorrenza  di  detto  compromesso,  non  investe  una,  questione di
giurisdizione,  di  competenza  e  non  puo'  essere fatta valere con
istanza   di   regolamento,   bensi'   con  gli  originari  mezzi  di
impugnazione o di cognizione dei procedimenti cautelari).
    Molta  parte  della  giurisprudenza  di  merito  (trib. Milano 29
settembre  1993; trib. Verona 18 ottobre 1993; trib. Reggio Emilia 26
luglio    1996)    ha   seguito   l'orientamento   della   Cassazione
pronunciandosi per la improcedibilita' del ricorso cautelare.
    Non  sono  mancate  tuttavia  pronunce  di segno contrario (trib.
Torino  28  aprile  1999;  trib. Milano 31 ottobre 1994; trib. Roma 7
agosto 1997).
    Ritiene  questo  giudice  di  dover  seguire l'orientamento della
Cassazione per le ragioni che seguono.
        A)  Tra  il  giudizio cautelare e la domanda di merito esiste
una  strettissima  correlazione,  oggi  rafforzata  dalla riforma sul
processo cautelare che prevede un termine perentorio per l'inizio del
giudizio di merito pena la inefficacia del provvedimento cautelare ed
esige  la indicazione gia' nel ricorso cautelare della domanda che si
intende proporre nel giudizio di merito.
    Tale  corrispondenza tra le due fasi induce a ritenere che non vi
puo'  essere  cognizione  sulla  domanda  cautelare  quando non vi e'
cognizione  sulla  futura  domanda  di  merito.  Conseguentemente  il
giudice, che dovra' dichiarare improcedibile la domanda di merito per
la  esistenza  di  una clausola compromissoria di arbitrato irrituale
tra  le  parti,  dovra'  del pari dichiarare improcedibile la domanda
cautelare che alla prima e' strumentale.
    Non tempera il principio di correlazione tra le due fasi il fatto
che  il  legislatore  abbia  espressamente previsto la competenza del
giudice  ordinario,  che sarebbe competente per il merito in caso del
ricorso  cautelare quando le parti hanno sottoscritto una clausola di
arbitrato  rituale, poiche' proprio il fatto che il legislatore abbia
sentito  la  necessita'  di disciplinare espressamente questa ipotesi
dimostra  che  essa  costituisce  una eccezione rispetto alla normale
corrispondenza tra il giudice della cautela e quello del merito.
        B)  Il  giudizio  di  merito  deve essere iniziato, a pena di
inefficacia del provvedimento cautelare ante causam, entro un termine
perentorio  fissato dal giudice (art. 669-octies primo comma c.p.c.).
Nel  caso  in  cui  la  controversia  sia  oggetto  di  una  clausola
compromissoria  la parte deve notificare all'altra negli stessi tempi
un atto nel quale dichiara l'intenzione di promuovere il procedimento
arbitrale (art. 669 ultimo comma c.p.c.).
    Le  disposizioni  su riportate non sono applicabili al caso della
controversia deferita ad arbitri irrituali.
    Non  quella  di  cui  all'art. 669-octies  primo comma c.p.c. che
evidentemente  facendo  riferimento  al  giudizio  di merito non puo'
essere  applicata  ad un procedimento negoziale quale quello posto in
essere dagli arbitri irrituali.
    Non  quella di cui all'art. 669-octies ultimo comma c.p.c. che la
giurisprudenza  non  dubita  disciplini  solo  l'ipotesi di arbitrato
rituale  per  la  condivisibile  ragione  sistematica che lega questa
norma,  al  pari  dell'art. 669-quinquies,  all'art. 669-novies - che
disciplinando  il  caso  di  perdita  di  efficacia del provvedimento
cautelare   per   mancata   richiesta   di  esecutorieta'  del  lodo,
evidentemente si riferisce al solo lodo rituale.
    Ne  consegue  che,  in  assenza  di  una previsione normativa, il
giudice ordinario, una volta emesso il cautelare, si troverebbe nella
impossibilita'  di  fissare  un  termine  per l'inizio dell'arbitrato
irrituale  poiche'  nessuna  norma glielo consente. Ne' d'altro canto
potrebbe  fissare  un  termine  per l'inizio di un giudizio di merito
ordinario  in quanto tale giudizio sarebbe inevitabilmente dichiarato
improcedibile per la esistenza della clausola compromissoria.
    Il  provvedimento  cautelare cioe' resterebbe "isolato", pendente
si  potrebbe  dire:  chi ha ottenuto la misura cautelare non deve - e
non  puo' - iniziare un giudizio di merito per evitarne la decadenza.
Potrebbe  e' vero iniziare il giudizio arbitrale, ma nel frattempo la
misura  cautelare  resterebbe  in  vita  ed  e'  evidente  che chi ha
ottenuto  la  tutela cautelare avra' ben poco interesse ad imbarcarsi
in  un  procedimento  di  amichevole  composizione  della  lite  (non
suscettibile   di  riperquotersi  sul  provvedimento  cautelare  gia'
concesso)  che  potrebbe  avere esiti diversi dalla deliberazione del
giudice del cautelare.
        C) Da ultimo si deve ancora osservare che gli arbitri liberi,
come  nel  caso  che  ci  occupa,  sono in genere chiamati a decidere
secondo  equita';  il  giudice  e' chiamato invece a decidere secondo
diritto,  valutando  la  sussitenza del periculum in mora e del fumus
boni  iuris.  Il  provvedimento  cautelare  e  la decisione di merito
verrebbero  allora  a fondarsi su presupposti giuridici diversi, cosa
di  per se' tuttaltro che aberrante ma per poter legittimare la quale
sembra opportuna una previsione normativa.
    In   conclusione  la  improcedibilita',  allo  stato  del  nostro
diritto,  del  procedimento  cautelare  a  fronte  di una clausola di
arbitrato   irrituale  e,  nella  specie,  del  ricorso  ex  art. 700
sottoposto  al  vaglio di questo giudice, rende rilevante ai fini del
presente giudizio la questione di costituzionalita' sopra esposta.
                   Profili di incostituzionalita'
    Accertato   che   nel  nostro  ordinamento  le  parti  che  hanno
sottoscritto   una   clausola  di  arbitrato  irrituale  non  possono
pretendere  di tutelare i propri diritti in via cautelare, ci si deve
chiedere   se   tale  privazione  sia  conforme  ai  nostri  principi
costituzionali  sotto  il  profilo dell'uguaglianza di cui all'art. 3
della  Costituzione e sotto il profilo della piena tutela dei diritti
sancito dall'art. 24 Cost.
              Violazione dell'art. 3 della Costituzione
    Abbiamo  gia'  evidenziato  che il legislatore ha riconosciuto la
tutelabilita'  in  via  cautelare  dei  diritti quando le parti hanno
sottoscritto  una  clausola  di arbitrato rituale, mentre tale tutela
sembra  essere  preclusa  a  fronte di una sottoscrizione di clausola
arbitrale irrituale.
    La  diversita'  di  normativa viene giustificata per il fatto che
nel  caso  dell'arbitrato  rituale le parti avrebbero rinunciato alla
giurisdizione  del  giudice  ordinario,  mentre nel caso di arbitrato
irrituale  le  parti  non  hanno  rinunciato  alla  giurisdizione del
giudice   ordinario,   ma   hanno   deciso   di  risolvere  eventuali
controversie in prima battuta ricorrendo ad un collegio di amichevoli
compositori  e  solo successivamente ed eventualmente rivolgendosi al
giudice  tanto  in  via  cautelare  che  ordinaria per il rispetto di
quanto disposto nel negozio arbitrale ovvero per l'annullamento dello
stesso se viziato.
    In sostanza chi rinuncia alla giurisdizione del giudice ordinario
non  viene privato della tutela cautelare; chi invece non vi rinuncia
ma  sottoscrive,  per  cosi'  dire, una "temporanea improcedibilita'"
della  domanda  di  merito  viene  privato  di  ogni  tutela  in  via
d'urgenza.
    Sembra  strano  che  a  fronte  di una piu' drastica scelta delle
parti   di  escludere  il  giudice,  il  legislatore  abbia  ritenuto
possibile  il  suo  intervento,  mentre  a  fronte  di un scelta piu'
moderata abbia loro negato ogni ricorso d'urgenza.
    La  differenza  di  disciplina  appare  ancor  meno  opportuna in
considerazione  delle  concrete  difficolta' interpretative in cui il
giudice  si  imbatte nell'esaminare una clausola arbitrale. Spesso e'
tutt'altro  che  pacifico  se le parti abbiano voluto rinunciare alla
giurisdizione   del   giudice   ordinario  o  piuttosto  deferire  la
controversia  ad  un  collegio di amichevoli compositori. Non si puo'
escludere  allora  che la differente normativa applicabile in materia
cautelare possa giocare un ruolo decisivo nella interpretazione della
clausola o dell'accordo.
    A fronte di una scelta legislativa che appare ingiustificatamente
diversificata  c'e'  da dire che si comprende tuttavia la ragione per
cui  il  legislatore  nonostante  la  rinuncia alla giurisdizione del
giudice  ordinario  riconosca  pero'  alle parti la tutelabilita' dei
diritti in via d'urgenza.
    Sottratta  la  competenza  cautelare  agli  arbitri  rituali,  ha
infatti ritenuto di non poter privare le parti di una forma di tutela
che, sebbene strumentale alla decisione del merito, non si sovrappone
e  non  coincide  con  quella,  avendo  dei  presupposti  chiaramente
diversi.  Con la tutela cautelare il legislatore vuole evitare che si
produca  nelle  more  del  giudizio  di  merito o durante il giudizio
arbitrale  (rituale)  un  pregiudizio in danno alla parte vittoriosa.
Questa  tutela,  necessitata dall'urgenza e dall'imprevedibile, viene
accordata  anche  a  fronte  di  una  rinuncia alla giurisdizione del
giudice  ordinario  proprio  perche'  evidentemente riconosciuta come
qualcosa  di  diverso rispetto alla tutela nel merito dei diritti. In
conclusione,  chi  rinuncia  alla giurisdizione del giudice ordinario
non rinuncia alla tutela in via cautelare dinanzi allo stesso.
    A  fronte  della  disciplina  sulla  tutela cautelare nel caso di
arbitrato rituale, con cui il legislatore ha manifestato, da un canto
la  opportunita'  di  non  trattare  la  tutela in via d'urgenza alla
stregua  di quella di merito, perche' fondata su presupposti diversi,
e  dall'altro  di  riconoscerne  la importanza e la irrinunciabilita'
come  strumento  da adottare a fronte di situazioni di emergenza, non
sembra comprensibile, ma piu' ancora non sembra conforme al principio
di   uguaglianza,   che  non  abbia  poi  usato  gli  stessi  criteri
nell'ipotesi di parti che hanno sottoscritto un arbitrato irrituale.
    Non sembra condivisibile la posizione di chi afferma che le parti
decidendo   di   rimettere   la   controversia   a  degli  amichevoli
compositori,  hanno  evidentemente  rimesso  loro ogni questione, non
lasciando spazio ad altre forme di tutela.
    Si   deve  chiarire  che  le  parti  sottoscrivendo  la  clausola
compromissoria  rimettono  agli arbitri la decisione nel merito delle
questioni  controverse;  non  certo  la  gestione  di  situazioni  di
emergenza  che  bisogna  "tamponare"  perche' non venga frustrato nel
frattempo quel diritto di cui gli arbitri andranno a conoscere.
    Si ripete: tutela di merito e tutela cautelare non sono la stessa
cosa  percio'  non  sembra condivisibile presumere che allorquando le
parti  sottoscrivano una clausola di arbitrato irrituale stiano anche
sottoscrivendo  una  rinuncia  alla  tutela  cautelare  a  fronte  di
situazioni  urgenti  che  nel  momento  della sottoscrizione non sono
assolutamente prevedibili ed immaginabili.
    Non  puo'  neanche  convincentemente  obiettarsi  che la funzione
della  tutela  cautelare, cioe' di intervenire in via d'urgenza e con
rapidita'  a  tutela  dei  diritti  delle  parti, sarebbe validamente
assolta  dal  meccanismo  della  amichevole  composizione che per sua
natura e' uno strumento agile e veloce.
    Il provvedimento cautelare potendo essere emesso a seguito di una
breve  istruttoria  o senza istruttoria o addirittura inaudita altera
parte,  e'  uno  strumento  di tutela nella normalita' dei casi molto
rapido,  forse  piu' di quanto non lo sia un arbitrato irrituale. Non
sembra dunque che il secondo possa sostituirsi al primo.
             Violazione dell'art. 24 della Costituzione
    La   esclusione  della  tutela  cautelare  a  favore  di  chi  ha
sottoscritto  una  clausola  di arbitrato irrituale viola altresi' il
principio  sancito dall'art. 24 Cost. secondo cui tutti possono agire
in  giudizio  per  la  tutela dei propri diritti. Tale tutela infatti
puo' ritenersi piena ed assoluta solo se si assicura al cittadino non
solo  in  via  definitiva con la decisione di merito, ma anche in via
provvisoria con il provvedimento cautelare.