IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva espressa all'udienza del 24 aprile 2001, all'esito del deposito di memorie con termine fino al 10 maggio 2001; Osserva quanto segue Con ricorso depositato in data 28 marzo 2001 Torta Claudio e Falanesca Claudio ricorrevano dinanzi a questo giudice ex art. 700 al fine di ottenere la revoca dalla carica di presidente ed amministratore del consorzio semplice Co.Tra.De. di Bellisomi Claudio e Amato Eugenio in quanto responsabili di gravissime violazioni di legge e delle pattuizioni sociali. Si costituivano in giudizio Carlo Bellisomi, in proprio e come presidente della Co.Tra.De., e Amato Eugenio i quali eccepivano preliminarmente la improcedibilita' del ricorso in quanto nell'art. 24 dell'atto costituivo del 5 dicembre 1984 e nell'art. 32 del successivo statuto contenente modifiche era prevista una clausola compromissoria in base alla quale qualunque controversia dovesse insorgere circa la interpretazione o l'applicazione dei presenti patti tra i consorziati ed il consorzio sara' deferita ad un collegio di arbitri amichevoli compositori (...) che decideranno secondo equita', senza formalita' di procedura in funzione di amichevoli compositori. Nel merito contestavano ogni addebito. Le parti erano invitate a depositare memorie sul punto della procedibilita' all'esito delle quali il giudice si riservava. Ritiene questo giudice di dover sollevare questione di costituzionalita': 1) dell'art. 669-quinquies c.p.c. nella parte in cui non prevede la competenza del giudice ordinario che sarebbe competente ad emettere il provvedimento cautelare anche nel caso in cui la controversia sia oggetto di clausola compromissoria di arbitrato irrituale; 2) dell'art. 669-octies ultimo comma c.p.c. nella parte in cui non stabilisce i termini entro cui la parte deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di iniziare il procedimento di arbitrato irrituale in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Rilevanza della questione nel giudizio a quo Nel caso che ci occupa e' stata sottoscritta dalle parti una clausola di arbitrato irrituale con cui si deferisce ad un collegio di tre arbitri che decidono secondo equita' la risoluzione amichevole di tutte le controversie relative alla interpretazione ed applicazione delle norme statutarie. La previsione di tale clausola pone il problema della procedibilita' del ricorso in oggetto alla luce delle norme vigenti. La Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 5656 del 1982 affermava il principio della improponibilita' della domanda cautelare a fronte di un mandato agli arbitri a decidere la controversia in via amichevole (il compromesso per arbitrato irrituale, il quale comporta un mandato agli arbitri per l'espletamento di un'"attivita'" negoziale in sostituzione delle parti, e non l'esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, determina l'improponibilita' della domanda per rinuncia all'azione. Ne consegue che la deduzione del difetto del potere del giudice di statuire sulla domanda, tanto in via ordinaria, quanto in via cautelare ed urgente, in base alla ricorrenza di detto compromesso, non investe una, questione di giurisdizione, di competenza e non puo' essere fatta valere con istanza di regolamento, bensi' con gli originari mezzi di impugnazione o di cognizione dei procedimenti cautelari). Molta parte della giurisprudenza di merito (trib. Milano 29 settembre 1993; trib. Verona 18 ottobre 1993; trib. Reggio Emilia 26 luglio 1996) ha seguito l'orientamento della Cassazione pronunciandosi per la improcedibilita' del ricorso cautelare. Non sono mancate tuttavia pronunce di segno contrario (trib. Torino 28 aprile 1999; trib. Milano 31 ottobre 1994; trib. Roma 7 agosto 1997). Ritiene questo giudice di dover seguire l'orientamento della Cassazione per le ragioni che seguono. A) Tra il giudizio cautelare e la domanda di merito esiste una strettissima correlazione, oggi rafforzata dalla riforma sul processo cautelare che prevede un termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito pena la inefficacia del provvedimento cautelare ed esige la indicazione gia' nel ricorso cautelare della domanda che si intende proporre nel giudizio di merito. Tale corrispondenza tra le due fasi induce a ritenere che non vi puo' essere cognizione sulla domanda cautelare quando non vi e' cognizione sulla futura domanda di merito. Conseguentemente il giudice, che dovra' dichiarare improcedibile la domanda di merito per la esistenza di una clausola compromissoria di arbitrato irrituale tra le parti, dovra' del pari dichiarare improcedibile la domanda cautelare che alla prima e' strumentale. Non tempera il principio di correlazione tra le due fasi il fatto che il legislatore abbia espressamente previsto la competenza del giudice ordinario, che sarebbe competente per il merito in caso del ricorso cautelare quando le parti hanno sottoscritto una clausola di arbitrato rituale, poiche' proprio il fatto che il legislatore abbia sentito la necessita' di disciplinare espressamente questa ipotesi dimostra che essa costituisce una eccezione rispetto alla normale corrispondenza tra il giudice della cautela e quello del merito. B) Il giudizio di merito deve essere iniziato, a pena di inefficacia del provvedimento cautelare ante causam, entro un termine perentorio fissato dal giudice (art. 669-octies primo comma c.p.c.). Nel caso in cui la controversia sia oggetto di una clausola compromissoria la parte deve notificare all'altra negli stessi tempi un atto nel quale dichiara l'intenzione di promuovere il procedimento arbitrale (art. 669 ultimo comma c.p.c.). Le disposizioni su riportate non sono applicabili al caso della controversia deferita ad arbitri irrituali. Non quella di cui all'art. 669-octies primo comma c.p.c. che evidentemente facendo riferimento al giudizio di merito non puo' essere applicata ad un procedimento negoziale quale quello posto in essere dagli arbitri irrituali. Non quella di cui all'art. 669-octies ultimo comma c.p.c. che la giurisprudenza non dubita disciplini solo l'ipotesi di arbitrato rituale per la condivisibile ragione sistematica che lega questa norma, al pari dell'art. 669-quinquies, all'art. 669-novies - che disciplinando il caso di perdita di efficacia del provvedimento cautelare per mancata richiesta di esecutorieta' del lodo, evidentemente si riferisce al solo lodo rituale. Ne consegue che, in assenza di una previsione normativa, il giudice ordinario, una volta emesso il cautelare, si troverebbe nella impossibilita' di fissare un termine per l'inizio dell'arbitrato irrituale poiche' nessuna norma glielo consente. Ne' d'altro canto potrebbe fissare un termine per l'inizio di un giudizio di merito ordinario in quanto tale giudizio sarebbe inevitabilmente dichiarato improcedibile per la esistenza della clausola compromissoria. Il provvedimento cautelare cioe' resterebbe "isolato", pendente si potrebbe dire: chi ha ottenuto la misura cautelare non deve - e non puo' - iniziare un giudizio di merito per evitarne la decadenza. Potrebbe e' vero iniziare il giudizio arbitrale, ma nel frattempo la misura cautelare resterebbe in vita ed e' evidente che chi ha ottenuto la tutela cautelare avra' ben poco interesse ad imbarcarsi in un procedimento di amichevole composizione della lite (non suscettibile di riperquotersi sul provvedimento cautelare gia' concesso) che potrebbe avere esiti diversi dalla deliberazione del giudice del cautelare. C) Da ultimo si deve ancora osservare che gli arbitri liberi, come nel caso che ci occupa, sono in genere chiamati a decidere secondo equita'; il giudice e' chiamato invece a decidere secondo diritto, valutando la sussitenza del periculum in mora e del fumus boni iuris. Il provvedimento cautelare e la decisione di merito verrebbero allora a fondarsi su presupposti giuridici diversi, cosa di per se' tuttaltro che aberrante ma per poter legittimare la quale sembra opportuna una previsione normativa. In conclusione la improcedibilita', allo stato del nostro diritto, del procedimento cautelare a fronte di una clausola di arbitrato irrituale e, nella specie, del ricorso ex art. 700 sottoposto al vaglio di questo giudice, rende rilevante ai fini del presente giudizio la questione di costituzionalita' sopra esposta. Profili di incostituzionalita' Accertato che nel nostro ordinamento le parti che hanno sottoscritto una clausola di arbitrato irrituale non possono pretendere di tutelare i propri diritti in via cautelare, ci si deve chiedere se tale privazione sia conforme ai nostri principi costituzionali sotto il profilo dell'uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e sotto il profilo della piena tutela dei diritti sancito dall'art. 24 Cost. Violazione dell'art. 3 della Costituzione Abbiamo gia' evidenziato che il legislatore ha riconosciuto la tutelabilita' in via cautelare dei diritti quando le parti hanno sottoscritto una clausola di arbitrato rituale, mentre tale tutela sembra essere preclusa a fronte di una sottoscrizione di clausola arbitrale irrituale. La diversita' di normativa viene giustificata per il fatto che nel caso dell'arbitrato rituale le parti avrebbero rinunciato alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel caso di arbitrato irrituale le parti non hanno rinunciato alla giurisdizione del giudice ordinario, ma hanno deciso di risolvere eventuali controversie in prima battuta ricorrendo ad un collegio di amichevoli compositori e solo successivamente ed eventualmente rivolgendosi al giudice tanto in via cautelare che ordinaria per il rispetto di quanto disposto nel negozio arbitrale ovvero per l'annullamento dello stesso se viziato. In sostanza chi rinuncia alla giurisdizione del giudice ordinario non viene privato della tutela cautelare; chi invece non vi rinuncia ma sottoscrive, per cosi' dire, una "temporanea improcedibilita'" della domanda di merito viene privato di ogni tutela in via d'urgenza. Sembra strano che a fronte di una piu' drastica scelta delle parti di escludere il giudice, il legislatore abbia ritenuto possibile il suo intervento, mentre a fronte di un scelta piu' moderata abbia loro negato ogni ricorso d'urgenza. La differenza di disciplina appare ancor meno opportuna in considerazione delle concrete difficolta' interpretative in cui il giudice si imbatte nell'esaminare una clausola arbitrale. Spesso e' tutt'altro che pacifico se le parti abbiano voluto rinunciare alla giurisdizione del giudice ordinario o piuttosto deferire la controversia ad un collegio di amichevoli compositori. Non si puo' escludere allora che la differente normativa applicabile in materia cautelare possa giocare un ruolo decisivo nella interpretazione della clausola o dell'accordo. A fronte di una scelta legislativa che appare ingiustificatamente diversificata c'e' da dire che si comprende tuttavia la ragione per cui il legislatore nonostante la rinuncia alla giurisdizione del giudice ordinario riconosca pero' alle parti la tutelabilita' dei diritti in via d'urgenza. Sottratta la competenza cautelare agli arbitri rituali, ha infatti ritenuto di non poter privare le parti di una forma di tutela che, sebbene strumentale alla decisione del merito, non si sovrappone e non coincide con quella, avendo dei presupposti chiaramente diversi. Con la tutela cautelare il legislatore vuole evitare che si produca nelle more del giudizio di merito o durante il giudizio arbitrale (rituale) un pregiudizio in danno alla parte vittoriosa. Questa tutela, necessitata dall'urgenza e dall'imprevedibile, viene accordata anche a fronte di una rinuncia alla giurisdizione del giudice ordinario proprio perche' evidentemente riconosciuta come qualcosa di diverso rispetto alla tutela nel merito dei diritti. In conclusione, chi rinuncia alla giurisdizione del giudice ordinario non rinuncia alla tutela in via cautelare dinanzi allo stesso. A fronte della disciplina sulla tutela cautelare nel caso di arbitrato rituale, con cui il legislatore ha manifestato, da un canto la opportunita' di non trattare la tutela in via d'urgenza alla stregua di quella di merito, perche' fondata su presupposti diversi, e dall'altro di riconoscerne la importanza e la irrinunciabilita' come strumento da adottare a fronte di situazioni di emergenza, non sembra comprensibile, ma piu' ancora non sembra conforme al principio di uguaglianza, che non abbia poi usato gli stessi criteri nell'ipotesi di parti che hanno sottoscritto un arbitrato irrituale. Non sembra condivisibile la posizione di chi afferma che le parti decidendo di rimettere la controversia a degli amichevoli compositori, hanno evidentemente rimesso loro ogni questione, non lasciando spazio ad altre forme di tutela. Si deve chiarire che le parti sottoscrivendo la clausola compromissoria rimettono agli arbitri la decisione nel merito delle questioni controverse; non certo la gestione di situazioni di emergenza che bisogna "tamponare" perche' non venga frustrato nel frattempo quel diritto di cui gli arbitri andranno a conoscere. Si ripete: tutela di merito e tutela cautelare non sono la stessa cosa percio' non sembra condivisibile presumere che allorquando le parti sottoscrivano una clausola di arbitrato irrituale stiano anche sottoscrivendo una rinuncia alla tutela cautelare a fronte di situazioni urgenti che nel momento della sottoscrizione non sono assolutamente prevedibili ed immaginabili. Non puo' neanche convincentemente obiettarsi che la funzione della tutela cautelare, cioe' di intervenire in via d'urgenza e con rapidita' a tutela dei diritti delle parti, sarebbe validamente assolta dal meccanismo della amichevole composizione che per sua natura e' uno strumento agile e veloce. Il provvedimento cautelare potendo essere emesso a seguito di una breve istruttoria o senza istruttoria o addirittura inaudita altera parte, e' uno strumento di tutela nella normalita' dei casi molto rapido, forse piu' di quanto non lo sia un arbitrato irrituale. Non sembra dunque che il secondo possa sostituirsi al primo. Violazione dell'art. 24 della Costituzione La esclusione della tutela cautelare a favore di chi ha sottoscritto una clausola di arbitrato irrituale viola altresi' il principio sancito dall'art. 24 Cost. secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Tale tutela infatti puo' ritenersi piena ed assoluta solo se si assicura al cittadino non solo in via definitiva con la decisione di merito, ma anche in via provvisoria con il provvedimento cautelare.